LAVORARE IN SVIZZERA

Permesso di lavoro

In Svizzera è vietato esercitare un’attività lucrativa senza permesso. Non bisogna quindi accettare un posto di lavoro prima di essere sicuri di ricevere un permesso di lavoro, se ciò è richiesto per legge. Chi lavora senza permesso può essere multato e non va dimenti-cato che senza permesso non si ha diritto alle prestazioni sociali. Anche il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni della legge federale contro il lavoro nero e anch’esso può essere punito. L'ammissione di manodopera straniera è retta da un sistema binario. Si distingue tra citta-dini di Stati dell'UE/AELS e cittadini di Stati terzi. Le prescrizioni relative al permesso di lavoro divergono infatti considerevolmente per questi due gruppi di persone.

Cittadini dell'UE15/AELS più Cipro e Malta
I lavoratori provenienti dagli Stati della vecchia UE e dell’AELS compresi Cipro e Malta beneficiano della libera circolazione completa. Essi possono soggiornare in Svizzera per tre mesi senza permesso ed esercitarvi un'attività lucrativa. È sufficiente annunciarsi. Se l’attività lucrativa dura più di tre mesi, bisogna annunciarsi presso il Comune di domicilio e richiedere un permesso di soggiorno.

Cittadini dell'UE8
I cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera dipendente se rispet-tano le seguenti condizioni specifiche:

  • priorità degli indigeni;
  • controllo delle condizioni salariali e lavorative;
  • contingenti separati di permessi di breve e lunga durata.
Inoltre occorre stipulare un’assicurazione malattia e contro gli infortuni a copertura dei ri-schi. Queste limitazioni all'ammissione resteranno in vigore fino al 30 aprile 2011 e si applicano soltanto al rilascio del primo permesso. In seguito i cittadini di questi Stati potranno stabilirsi liberamente in Svizzera purché abbiano sottoscritto un contratto di lavoro.

Cittadini bulgari e rumeni
I cittadini bulgari e rumeni sottostanno a speciali disposizioni transitorie per svolgere un’attività lucrativa dipendente in Svizzera. Troverete ulteriori informazioni nel capitolo de-dicato ai permessi di lavoro. L’attività lucrativa dipendente è autorizzata alle condizioni seguenti:
  • Priorità dei lavoratori indigeni
  • Controllo delle condizioni salariali e lavorative
  • Contingenti per permessi durevoli e di breve durata
  • Queste limitazioni all’ammissione vigono fino al 2016.

Altri Stati (cosiddetti Stati terzi)
Per quanto concerne gli altri Stati, detti Stati terzi, sono ammessi esclusivamente i lavora-tori qualificati necessari per l'economia svizzera. Infatti un'offerta di lavoro non basta per ottenere un permesso di lavoro. Il datore di lavoro deve dapprima dimostrare di aver cercato invano di assumere un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato dell'UE/AELS per il posto in questione. Deve poi dimostrare che le qualifiche sono sufficienti e che sono adempite le condizioni salariali e lavorative. Infine, il numero di permessi è contingentato.

Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. I cittadini dei 15 Stati membri della vecchia UE, dell’AELS, di Cipro e Malta richiedono individualmente il permesso. Per i cittadini dei nuo-vo Stati membri dell’UE e degli Stati terzi la richiesta dev’essere presentata dal datore di lavoro. Per informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative alla domanda (luogo di deposito della domanda, moduli disponibili ecc.), occorre rivolgersi alle competenti auto-rità cantonali. Per i giovani professionisti provenienti da Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Filippine, Finlandia, Principato di Monaco, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Ungheria e Stati Uniti desiderosi di appro-fondire le loro conoscenze professionali e linguistiche nel nostro Paese, esistono speciali programmi per tirocinanti (v. capitolo "Tirocinanti").

Notificazione dell'arrivo

Cittadini dell'UE/AELS
Chi ha l'intenzione di soggiornare in Svizzera senza stabilirvi il domicilio e senza esercitar-vi un'attività lucrativa, può soffermarsi per tre mesi al massimo senza notificare la presen-za alle autorità competenti.
Chi invece vuole stabilire il proprio domicilio in Svizzera per un periodo superiore a tre mesi e/o esercita un'attività lucrativa nel nostro Paese deve notificare il proprio arrivo presso il Comune di domicilio entro otto giorni. In ogni caso bisogna annunciarsi prima di iniziare l'attività lucrativa.

Altri Stati (cosiddetti Stati terzi)
A decorrere dal momento in cui varcano il confine allo scopo di stabilirsi in Svizzera, i cit-tadini di Stati terzi hanno in linea di principio otto giorni di tempo per notificare il loro arrivo presso il Comune in cui risiedono. Il Comune trasmette poi i documenti alle competenti autorità cantonali, che trattano la domanda e rilasciano il permesso di soggiorno. Occorre presentare i documenti seguenti:
  • documento di legittimazione valido (compresi quelli dei familiari del richiedente);
  • certificato dell’assicurazione malattie (prova dell’affiliazione a una cassa malati ri-conosciuta);
  • foto formato passaporto (compresa quella dei familiari giunti in Svizzera);
  • documenti di stato civile (libretto di famiglia, atto di matrimonio, atto di nascita dei figli minorenni, ecc.);
  • contratto di lavoro/attestato d’immatricolazione all’università.
Alloggio

Nei grandi agglomerati urbani (in particolare Zurigo e Ginevra) può rivelarsi difficile trovare un alloggio conveniente. Si raccomanda di consultare i siti web specializzati nella ricerca di un alloggio oppure di contattare le agenzie immobiliari attive nella regione in cui s’intende soggiornare.


Acquisto di immobili

I cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS domiciliati in Svizzera godono in linea di princi-pio dei medesimi diritti in materia d'acquisto di immobili riservati ai cittadini svizzeri. Ciò vale per l’acquisto di locali commerciali per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera e per l'acquisto di una residenza secondaria in prossimità del luogo di lavoro da parte di un fron-taliero. Per informazioni più circostanziate si prega di consultare l’apposito promemoria.

Acquisti
A seconda della regione, lo shopping prende colorazioni diverse. In campagna e nei vil-laggi si trovano piccole filiali di grandi supermercati che propongono un vasto assortimento di prodotti di consumo corrente. Questi negozietti sono perlopiù chiusi durante la pausa di mezzogiorno nonché il mercoledì pomeriggio. Il sabato chiudono alle 16.00 e restano chiusi la domenica. Nelle grandi agglomerazioni l'offerta è più ampia e variegata. Anche la regolamentazione degli orari d'apertura è più flessibile. Sovente i negozi restano aperti anche sul mezzogior-no e rimangono aperti più a lungo il giovedì sera (in genere fino alle 21.00). Si parla tradi-zionalmente di "apertura serale". I negozi situati nelle stazioni ferroviarie possono restare aperti fino alle 20.00 o alle 22.00. Alcuni negozi beneficiano addirittura di deroghe che consentono loro l'apertura domenicale. È in crescita anche l'offerta di possibilità di effet-tuare i propri acquisti online (internet).
Ricordiamo che la moneta ufficiale svizzera è il franco svizzero e non l'euro.
della Confederazione.

Lavorare in Svizzera

Economia

Nonostante la sua superficie limitata e l’assenza di materie prime, la Svizzera conosce successi economici notevoli nei settori dell’industria e delle finanze. Diverse multinazionali hanno la loro sede in Svizzera a motivo delle condizioni economiche e politiche favorevoli. Il Paese resta tuttavia ampiamente tributario dell’importazione di materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti, energia e derrate alimentari.
L'agricoltura è essenzialmente orientata verso l’allevamento e la produzione lattiera. Essa consegue tuttavia notevoli successi in altri settori quali la coltura dei cereali, la viticoltura e la frutticoltura. La Svizzera è parimenti presente nel commercio internazionale grazie all’allevamento e alla produzione casearia. Oltre a grandi aziende agricole esistono anche numerose tenute di piccola o piccolissima taglia. Le condizioni di produzione sfavorevoli rendono difficoltoso il lavoro di numerosi contadini. D’altronde, il mondo agricolo svizzero in generale è viepiù confrontato con il mercato internazionale.
L'industria si distingue grazie a prodotti di alta qualità. Le piccole e medie imprese sono il settore più importante. Una parte ragguardevole dei prodotti industriali è esportata. Tra i principali rami industriali e artigianali vi sono l’industria di trasformazione di metalli, le co-struzioni meccaniche, la costruzione di apparecchi, l'industria orologiera, chimica, alimen-tare, l'industria dei prodotti di lusso e l'industria delle costruzioni. I rami maggiormente rap-presentativi dell’industria della costruzione di macchine e di apparecchi sono la costruzio-ne di apparecchi elettrici, di macchine tessili, d’installazioni per la produzione di energia, di locomotive e ascensori, come pure altri strumenti di precisione. Sempre più imprese si occupano di nuove tecnologie (tra cui l'ambiente e la nanotecnologia).
Il settore dei servizi è altamente sviluppato. Le banche e le assicurazioni sono molto diffu-se e radicate e offrono i loro servizi nel mondo intero. Il sistema bancario è molto sviluppa-to. Occorre infine citare il turismo, che occupa pure un posto importante. La diversità dei siti, le numerose occasioni di praticare dello sport e una buona infrastruttura gastronomica fanno della Svizzera un luogo di villeggiatura e di viaggi assai apprezzato.

Principali dati economici 2008

PIL (in mrd. di franchi) 521,1 541,8
Reddito pro capite (franchi) 68'394 70’272
Tasso di crescita del PIL (%) 3,6 1,8
Tasso d'inflazione (%) 0,7 2,4
Tasso di disoccupazione (%) 3,7 3,5

Fonte: Ufficio federale di statistica

La Svizzera è fortemente integrata nel commercio internazionale, a tal punto che attual-mente, circa un franco su due è guadagnato all’estero. I principali partner commerciali del-la Svizzera sono i Paesi dell’UE e dell’AELS, gli Stati Uniti d’America, il Giappone e la Ci-na. Nella zona del Pacifico si stanno sviluppando nuovi mercati. Nel 2008, la Svizzera ha esportato merce per 215'984 mio. di franchi; il valore della merce importata ammonta a 197'521 mio, il che costituisce un eccedenza della bilancia commer-ciale di 18,463 mio di franchi.


Mercato del lavoro

La Svizzera ha un tasso di disoccupazione basso rispetto ai Paesi che la circondano. Nel marzo 2010, esso era del 4,2 per cento, il che equivale a 166 032 persone registrate come disoccupate.

Collocamento

Servizi di collocamento statali:
A livello svizzero: la Segreteria di Stato dell'economia (seco) è l'organo ufficiale di collo-camento su scala nazionale. Esso gestisce una fitta rete di Uffici regionali di collocamento (URC), che sono i centri specializzati nell'ambito del mercato del lavoro, del collocamento e della disoccupazione. Questi uffici cantonali sono ripartiti in tutta Svizzera e generalmen-te chi cerca un impiego si rivolge a loro.
Questo sito Internet consente di consultare i posti vacanti in diversi Cantoni:
Uffici regionali di collocamento URC: www.area-lavoro.ch >Chi siamo
Il portale web EURES (European Employment Services) è un'offerta delle autorità del mercato del lavoro dell'UE volta a incoraggiare la mobilità dei lavoratori nello Spazio eco-nomico europeo. Anche la Svizzera partecipa a tale offerta.

Le tre prestazioni di base sono:

il collocamento: tutte le pubbliche amministrazioni dell'impiego in Europa si servono di EURES per diffondere le loro offerte d'impiego. Il portale dell'impiego è aggiornato quo-tidianamente. La banca dati "CV search" offre peraltro la possibilità di pubblicare online il proprio CV e di manifestare in tal modo la propria volontà di trovare un impiego;

la consulenza: ogni Paese dispone di consulenti EURES formati ad hoc. Si tratta di specialisti del mercato del lavoro su scala nazionale e transfrontaliera. I cittadini del-l'UE/AELS in cerca di impiego si rivolgono in primo luogo ai consulenti EURES compe-tenti per il loro luogo di domicilio;

l'informazione: il capitolo "Vivere e lavorare" contiene numerose informazioni interes-santi sulla Svizzera e anche sull'evoluzione attuale del mercato del lavoro.

Servizi di collocamento privati

In Svizzera il collocamento privato soggiace ad autorizzazione. Nell'elenco qui di seguito figurano tutte le imprese di collocamento autorizzate: www.swissatwork.ch



Ricerca di un impiego
Le relazioni personali giocano spesso un ruolo importante nel quadro della ricerca di un impiego. È quindi opportuno cercare di approfittare dei contatti privati e professionali (ami-ci, conoscenti, parenti, come pure clienti, fornitori del datore di lavoro ecc.). La maggior parte dei giornali svizzeri contengono una rubrica dedicata all'impiego (una o due volte la settimana).  Tutti i quotidiani tici-nesi contengono parimenti una rubrica dedicata alle offerte di lavoro.

Giornali online: www.onlinenewspapers.com e www.inrete.ch/ti/media/media.htm
I servizi online pubblicano in internet queste e altre rubriche dedicate all'impiego. Conten-gono le offerte ordinate per settori (p.es. gastronomia, salute, informatica ecc.)

Numerose imprese pubblicano le loro offerte d'impiego sul proprio sito internet. Le grandi aziende offrono inoltre la possibilità di presentare candidature spontanee. Non appena si libera un posto corrispondente ai profili, i responsabile delle risorse umane contatteranno coloro che hanno inviato candidature spontanee. Anche le camere di commercio svizzere possono essere utili.

Swissfirms: www.swissfirms.ch

Camere di commercio e dell'industria: www.cci.ch

Candidatura

In Svizzera, un fasciolo di candidatura completo comprende in genere una lettera di moti-vazione, un curriculum vitae (ev. con foto) e e una copia dei diplomi e dei certificati di lavo-ro. Tutti i documenti devono essere redatti in una delle lingue nazionali (italiano, francese o tedesco). Le multinazionali accettano anche candidature in inglese. Per conferire mag-gior valore alla candidatura si raccomanda di curare particolarmente la presentazione dei documenti.

Lettera di motivazione

Lo scopo è di persuadere il destinatario sull’idoneità della propria candidatura per il posto a concorso. Occorre pertanto giustificare il proprio interesse in maniera per quanto possi-bile breve e precisa con argomenti convincenti e pertinenti e aggiungendo osservazioni sulla propria persona. Non bisogna esitare a porre l’accento sulle proprie qualità e a for-mulare le aspettative nei confronti del posto.
Si raccomanda di non scrivere più di una pagina A4 dattiloscritta (la lettera di motivazione dovrebbe essere manoscritta solo se il datore di lavoro lo richiede esplicitamente). È im-portante evitare gli errori di ortografia e grammatica.

Curriculum vitae
Il curriculum vitae va redatto in modo semplice, conciso e preciso e non dovrebbe supera-re due pagine A4, preferibilmente in forma tabellare. Deve contenere segnatamente gli elementi seguenti:

  • cognome e nome, indirizzo, numero telefonico, età, cittadinanza;
  • Iter professionale e stage svolti in corso di formazione;
  • formazione (scuole, studi, professione imparata);
  • conoscenze linguistiche, conoscenze in informatica, competenze speciali;
  • interessi e hobby;
  • referenze.

Colloquio di presentazione

Un colloquio ben preparato è già per metà riuscito! È indispensabile prepararsi in maniera approfondita e minuziosa. Bisogna essere in grado di presentare il proprio curriculum, in-formarsi sull'impresa in modo da poter rispondere alle domande che l’interlocutore non mancherà di porre in proposito. Si raccomanda inoltre di prepararsi per le tradizionali do-mande sui punti forti e deboli e sulle richieste salariali (le associazioni economiche forni-scono informazioni sui salari usuali). È opportuno riflettere anche sulla propria situazione personale (p. es. sulla disponibilità a cambiare domicilio).


Condizioni lavorative


Contratto di lavoro

Con il contratto di lavoro il lavoratore si impegna a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. È considerato un contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si impegna a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale). Dal punto di vista della leg-ge, il contratto individuale di lavoro non è soggetto a regole formali particolari per essere valido. Esso può pertanto essere concluso anche oralmente. Da un punto di vista pratico si raccomanda tuttavia di concludere il contratto di lavoro per iscritto.
La convenzione collettiva di lavoro (CCL) è una convenzione scritta tra uno o più datori di lavoro o i rappresentanti e le associazioni dei lavoratori (sindacati). Contiene disposizioni relative ai rapporti di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore, nonché disposizioni desti-nate alle parti contraenti della CCL. Una CCL si applica qualora lavoratore e datore di la-voro fanno parte di un'associazione o di un sindacato firmatari della CCL oppure qualora l'applicabilità sia stata altrimenti convenuta.
Il contratto normale di lavoro, contrariamente a quanto si potrebbe credere, non è un con-tratto bensì una decisione emanata dalla competente autorità. Il contratto normale di lavo-ro contiene clausole sulla conclusione, l'oggetto e la fine di diversi tipi di contratto di lavo-ro. A livello federale esistono il contratto normale di lavoro per medici assistenti e, su scala cantonale, i contratti normali di lavoro per operai agricoli e personale domestico. Le disposizioni di un contratto normale di lavoro sono applicabili unicamente se non è sta-to disposto diversamente in un contratto individuale di lavoro.


Durata: in Svizzera vi sono due tipi di contratto di lavoro, ovvero il contratto di durata determinata (CDD) e il contratto di durata indeterminata (CDI). La durata del primo è limitata nel tempo e stabilita dalle parti contraenti (datore di lavoro e lavoratore), men-tre la durata del secondo non è limitata nel tempo.


Periodo di prova: è una fase della durata massima di tre mesi durante la quale ambo le parti "si mettono alla prova". Il periodo di prova soggiace a tutte le disposizioni del dirit-to del lavoro.

Il contratto di lavoro di durata determinata termina allo scadere del periodo convenuto, senza che sia necessario disdirlo. Se allo scadere del periodo convenuto il contratto di durata determinata è tacitamente rinnovato, è considerato un contratto di durata inde-terminata.

Il contratto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti purché siano rispettati la scadenza e i termini di disdetta. La parte che disdice il con-tratto deve motivare la sua decisione per iscritto se l'altra parte lo richiede. Datore di lavoro e lavoratore possono inoltre convenire in qualsiasi momento di porre fine ai loro rapporti di lavoro. Si parla allora di disdetta di comune accordo.


Termine di disdetta: durante il periodo di prova, ciascuna parte contraente può disdire il contratto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni. Possono tuttavia essere previste disposizioni diverse mediante accordo scritto, contratto normale di la-voro o convenzione collettiva. Dopo il periodo di prova, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese con termine di disdetta di un mese durante il primo anno di ser-vizio, di due mesi dal secondo al nono anno di servizio e più tardi di tre mesi. Questi termini possono essere prorogati mediante accordo scritto, contratto normale di lavoro o convenzione collettiva.

Protezione contro il licenziamento: la legge svizzera (CO, art. 336 segg.) prevede un certo numero di situazioni tipiche in cui il motivo del licenziamento è considerato abusi-vo, ossia:

  • licenziamento per motivi inerenti alla personalità (sesso, origine, cittadinanza, omo-sessualità ecc.), purché tali motivi non presentino un legame con i rapporti di lavo-ro;

  • licenziamento a causa dell'esercizio di un diritto costituzionale (appartenenza a un partito politico o a un gruppo religioso ecc);

  • licenziamento a causa dell'appartenenza a un'organizzazione di lavoratori (sindaca-to);

  • licenziamento nel quadro di un licenziamento collettivo qualora le rappresentanze dei lavoratori o i lavoratori stessi non siano stati consultati.
  • Va rilevato che un licenziamento dichiarato abusivo da un tribunale, pur restando valido, dà diritto a un'indennità.
  • Al termine del periodo di prova il lavoratore è inoltre protetto dal licenziamento mediante termini tesi a vietare per un determinato tempo al datore di lavoro di licenziare un lavorato-re reso involontariamente inabile al lavoro da una malattia, un infortunio, una gravidanza o una maternità.

Durata del lavoro

Durata: la legge svizzera fissa la durata massima del lavoro a 45 ore settimanali per i lavoratori occupati nelle imprese industriali nonché per il personale degli uffici, il perso-nale tecnico e gli altri impiegati, compreso il personale di vendita delle grandi imprese di commercio al dettaglio. Per gli altri lavoratori il limite è fissato a 50 ore.


Ore supplementari: sono le ore che oltrepassano la durata convenuta del lavoro (ma inferiore alla durata settimanale massima stabilita dalla legge sul lavoro). In generale devono essere rimunerate in ragione del 125 per cento o, previo accordo del lavorato-re, compensate con un periodo di tempo libero di durata uguale. Un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore può tuttavia prevedere una soluzione diversa.

Particolarità: il lavoro temporaneo effettuato durante la notte, di domenica e durante i giorni festivi è oggetto di una retribuzione speciale. Per il lavoro notturno regolare, la legge sul lavoro prevede una compensazione con un periodo di tempo libero maggiora-to del 10 per cento. Tale supplemento è obbligatorio dal 1° agosto 2003 per tutti i lavo-ratori e non è convertibile in denaro (salvo eccezioni dovute alla fine dei rapporti di la-voro).

Vacanze e congedi

Vacanze: il diritto alle vacanze è un diritto fondamentale (CO, art. 329) che il datore di lavoro deve accordare a ogni lavoratore per ogni anno di servizio. La durata massima fissata dalla legge è di:

cinque settimane per i lavoratori e i tirocinanti (apprendisti) fino a 20 anni d'età;

quattro settimane per i lavoratori e i tirocinanti (apprendisti) di più di 20 anni d'età. La durata massima può essere prorogata mediante accordi contrattuali. Le conven-zioni collettive di lavoro prevedono sovente vacanze più lunghe, soprattutto per i la-voratori che hanno raggiunto un certo numero di anni di servizio e/o una certa età.

Congedo malattia: globalmente si può dire che la maggior parte dei datori di lavoro e-sigono un certificato medico per ogni assenza di oltre tre giorni consecutivi per malat-tia. La legge precisa che il datore di lavoro è tenuto, per un certo periodo, a versare il salario ai lavoratori resi involontariamente inabili al lavoro per malattia. Durante il con-gedo malattia, il lavoratore è inoltre protetto contro la disdetta del contratto di lavoro. Il datore di lavoro non può infatti disdire il contratto di lavoro durante un'inabilità al lavoro totale o parziale dovuta a una malattia o a un infortunio non imputabile al lavoratore, e ciò per una durata di 30 giorni durante il primo anno di servizio, 90 dal secondo al quin-to anno di servizio e più tardi 180.

Altri tipi di congedo: in Svizzera vi sono tutta una serie di congedi garantiti per legge o dalle convenzioni collettive di lavoro, tesi a offrire ai lavoratori un contesto lavorativo più piacevole. Si pensi al congedo giovanile, che garantisce a tutti i lavoratori e tiroci-nanti (apprendisti) di meno di 30 anni attivi a titolo di volontariato a favore della gioven-tù cinque giorni di congedo supplementari all'anno. I datori di lavoro sono inoltre tenuti ad accordare ai lavoratori gli abituali giorni e ore di congedo, ad esempio in caso di matrimonio, nascita di un figlio, decesso di un parente prossimo o conoscente oppure cambiamento di domicilio.

Congedo di maternità: dal 1° luglio 2005 le donne salariate o esercitanti un'attività lu-crativa indipendente hanno diritto a un'indennità di maternità. Lo stesso vale per le donne attive nell'impresa del marito che percepiscono uno stipendio. Durante 14 setti-mane dopo il parto è versato loro l'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa esercitata prima del parto, ma al massimo 196 franchi al giorno.


Stipendi e retribuzioni

Se il costo della vita in Svizzera è tra i più elevati al mondo, lo stesso vale per gli stipendi. Stando a uno studio comparativo svolto dall'UBS su scala internazionale, i poli economici svizzeri (Zurigo, Basilea e Ginevra) figurano infatti nel gruppo di testa delle città caratteriz-zate dagli stipendi lordi più elevati (in tutte le categorie professionali).

Va inoltre rilevato che il livello degli stipendi varia fortemente a seconda del settore eco-nomico. In certi settori quali le finanze e le assicurazioni, gli stipendi sono nettamente au-mentati durante la ripresa economica. Da allora sono tuttavia stati nuovamente corretti verso il basso. Se si considera la media di tutti i settori economici, dall'inizio degli anni No-vanta gli stipendi reali sono tuttavia aumentati di pochissimo.
La legge svizzera non prescrive uno stipendio minimo. In determinati settori, quali ad e-sempio la ristorazione e il settore alberghiero, è tuttavia fissato uno stipendio minimo nel quadro della CCL.
Lo stipendio lordo, convenuto tra il datore di lavoro e il lavoratore al momento di conclude-re il contratto di lavoro, equivale allo stipendio prima delle deduzioni obbligatorie per l'assi-curazione vecchiaia e superstiti, l'assicurazione contro l'invalidità, l'assicurazione contro la disoccupazione e la previdenza per la vecchiaia (secondo pilastro). Lo stipendio netto è inferiore del 13-20 per cento (non sono comprese le imposte e l'assicurazione malattia).
Grazie al calcolatore dello stipendio (qui di seguito) messo a punto dall'Unione sindacale svizzera (USS), è possibile calcolare approssimativamente lo stipendio in funzione delle qualifiche e del settore economico.

Deduzioni sociali

Se al momento di concludere il contratto di lavoro è convenuto un determinato stipendio, bisogna ricordare che si tratta dello stipendio lordo da cui sono dedotti i contributi sociali seguenti:

  • assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), assicurazione invalidità (AI) e indennità per perdita di guadagno (IPG): 5,05 per cento dello stipendio (senza tetto massi-mo);
  • assicurazione contro la disoccupazione (AD): 1 per cento dello stipendio (tetto mas-simo: CHF 126 000.--/annui);

  • previdenza professionale (LPP): ca. 7,5 per cento dello stipendio assicurato, in fun-zione dell'età dell'assicurato e del tipo di assicurazione di previdenza;

  • assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP): tra lo 0,7 e il 3,4 per cen-to dello stipendio (tetto massimo: CHF 126 000.--/annui), in funzione del settore.
Occorre inoltre segnalare che, tranne per l'assicurazione contro gli infortuni non professio-nali, il datore di lavoro versa un contributo uguale a quello del datore di lavoro per ogni assicurazione menzionata.
Attenzione: I premi obbligatori dell'assicurazione malattie non fanno invece parte delle de-duzioni sociali. Essi non dipendono infatti dallo stipendio bensì variano in funzione dell'as-sicuratore, del luogo di residenza e della forma di assicurazione scelta.

Sicurezza sociale

Sistema sociale

Il sistema svizzero di sicurezza sociale è relativamente frammentato: ciascun settore ha le proprie particolarità. Ciò è una conseguenza del federalismo. Laddove la Confederazione non è competente per legiferare, lo sono i Cantoni.

La sicurezza sociale svizzera copre i rischi legati:

  • alla malattia, agli infortuni e alla malattia professionale;
  • alla vecchiaia e all'invalidità (assicurazione di base e previdenza professionale);
  • alla disoccupazione.gli assegni familiari;
  • per la maternità, le prestazioni in natura accordate dall'assicurazione malattie e quelle in denaro in base all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (or-dinamento IPG).
Ogni persona domiciliata in Svizzera stipulare un’assicurazione malattia entro tre mesi dalla nascita o dall'arrivo in Svizzera. L'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di ma-lattia è facoltativa, a meno che un pertinente obbligo risulti dal contratto individuale di lavo-ro o da una CCL. Le persone domiciliate o che lavorano in Svizzera sono assicurate a tito-lo obbligatorio presso l'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e l’Assicurazione invali-dità (AI).

In generale, le assicurazioni sociali svizzere sono finanziate mediante i contributi versati dagli assicurati. Tali contributi sono calcolati in funzione dello stipendio, del reddito o del patrimonio. I datori di lavoro partecipano al finanziamento di tutti i settori tranne l'assicura-zione malattia. L'ente pubblico partecipa parimenti al finanziamento delle assicurazioni sociali, tranne l'assicurazione contro gli infortuni e la previdenza professionale. L'assicura-zione malattia è finanziata grazie ai premi degli assicurati. Tali premi dipendono dall'assi-curatore e non dallo stipendio dell'assicurato; l'ente pubblico concede sussidi agli assicu-rati in condizioni economiche difficili. Le domande di prestazioni devono essere rivolte all'organo assicuratore competente: assi-curazione malattia, assicurazione contro gli infortuni, cassa di compensazione AVS, ufficio AI, istituto di previdenza.

Sicurezza sociale in Svizzera: www.bsv.admin.ch

Assicurazione malattia

L'assicurazione delle cure mediche è obbligatoria per ogni persona residente in Svizzera. L’assicurazione è personale; la persona (o un suo rappresentante) deve fare il necessario presso l'assicuratore di sua scelta. Adulti e minorenni sono assicurati individualmente. O-gni assicurato versa un premio individuale che non dipende dal reddito ma varia in funzio-ne dell'assicuratore scelto, del luogo di residenza e della forma d'assicurazione scelta. L'assicurazione accorda delle prestazioni in caso di malattia, d'infortunio non coperto dal-l'assicurazione contro gli infortuni e di maternità. Sono prese in carico le cure mediche ambulatorie e ospedaliere nonché i prodotti farmaceutici prescritti dal medico. In linea di principio, le cure dentarie non sono coperte. L’assicurato può scegliere liberamente il forni-tore di prestazioni. Gli è chiesta una partecipazione alle spese limitata a un tetto massimo annuo.

L’assicurazione d'indennità giornaliera è facoltativa. Un pertinente obbligo può risultare dal contratto individuale di lavoro o da una CCL; in tal caso l'assicurazione può essere conclu-sa sotto forma di contratto collettivo. Conformemente al diritto in materia di contratto di lavoro, il datore di lavoro deve continuare a versare lo stipendio per un determinato perio-do in caso di malattia del lavoratore: 3 settimane durante il primo anno di servizio e in se-guito un periodo più lungo che varia in funzione del Cantone. I tribunali cantonali hanno previsto pertinenti criteri (tavole scalari). Le CCL contengono sovente disposizioni più fa-vorevoli.

Assicurazione malattia: www.bag.admin.ch >Temi


Assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (AVS/AI)

Gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia. Il versamento può essere anticipato di uno o due anni (riduzione della rendita del 6,8 % per anno d'anticipo) o rimandato fino a cinque anni (maggiorazione della pensione del 5,2-31,5 % a seconda del numero di mesi/anni di lavo-ro oltre il limite d'età che dà diritto alla rendita). A determinate condizioni, i beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ciascun figlio e/o a una rendita complementare per il coniuge.
Il coniuge superstite ha diritto a una rendita di vedovanza se ha uno o più figli a carico al momento del decesso del coniuge. La vedova ha inoltre diritto a una rendita se al decesso del marito non ha figli ma ha già compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. Il diritto alla rendita si estingue in caso di nuovo matrimonio, decesso o, per il vedo-vo, quando l'ultimo figlio ha compiuto 18 anni. I figli del defunto hanno diritto a una rendita per orfani. Tale diritto si estingue al compimento dei 18 anni (25 anni se seguono una for-mazione) o al decesso dell'orfano.
L'assicurato che diventa invalido in ragione di almeno il 40 per cento ha diritto, sin dall'età di 18 anni, a una rendita d'invalidità calcolata in funzione del tasso d'invalidità. I beneficiari hanno diritto a una rendita per ogni figlio che in caso di decesso avrebbe diritto a una ren-dita per orfani.

Assicurazione contro la disoccupazione

Ogni lavoratore che esercita un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e non ha ancora raggiunto l'età del pensionamento è obbligatoriamente assicurato contro i rischi della di-soccupazione. Il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) è versato in parti eguali dal lavoratore e dal datore di lavoro. Per beneficiare delle indennità di disoccu-pazione, l'assicurato deve adempiere le condizioni seguenti: aver esercitato un'attività re-tribuita per almeno 12 mesi nel corso dei due anni precedenti, essere domiciliato in Sviz-zera, essere titolare di un permesso di lavoro, mettersi a disposizione del servizio dell'im-piego in vista di un collocamento pur cercando dal canto suo un impiego.
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In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l'UE sono computati anche i periodi di contribuzione effettuati in uno Stato UE/AELS (totalizza-zione).
L'indennità di disoccupazione ammonta al 70 per cento dello stipendio medio sottostante a contribuzione degli ultimi sei mesi (o degli ultimi 12 mesi se in tal modo il computo è più favorevole). Gli assicurati con figli a carico o la cui indennità di disoccupazione non rag-giunge un importo minimo percepiscono l'80 per cento dello stipendio. Gli stipendi superio-ri a CHF 10’500 e inferiori a CHF 500 al mese non sono assicurati.
In un lasso di tempo di due anni le persone sotto i 55 anni hanno diritto al massimo a 400 indennità giornaliere, mentre le persone dai 55 anni in su hanno diritto a 520 indennità giornaliere se hanno versato i contributi AD per almeno 18 mesi.
Per far valere i diritti all'indennità occorre, conformemente alle prescrizioni del Cantone, presentarsi presso il Comune di domicilio o l'Ufficio regionale di collocamento (URC) com-petente al più tardi il primo giorno di disoccupazione. In seguito bisogna presentarsi rego-larmente (di norma due volte al mese) all'URC per un colloquio di consulenza e di control-lo. L'indennità sarà versata dalla cassa di disoccupazione che scelta al momento dell'iscri-zione. Al momento dell'iscrizione vengono fornite informazioni dettagliate sull'iter da segui-re.


Disoccupato, cosa fare: www.area-lavoro.ch

Previdenza professionale

La previdenza professionale (LPP) o secondo pilastro completa il primo pilastro composto dall’AVS/AI. Insieme, queste assicurazioni devono consentire ai pensionati di conservare possibilmente invariato il loro livello di vita. L'obiettivo è di permettere, con le due rendite, di raggiungere ca. il 60 per cento dell'ultimo salario. La LPP è obbligatoria per i lavoratori dipendenti che soggiacciono all'AVS e percepiscono un reddito annuo di almeno 20 520 franchi (nel 2010). L'obbligo di assicurarsi inizia contemporaneamente ai rapporti di lavoro (al più presto dal 17° anno d'età). In un primo tempo, i contributi coprono unicamente i ri-schi legati al decesso e all'invalidità. A partire dai 25 anni, l'assicurato contribuisce pari-menti in vista della rendita di vecchiaia.
Determinati gruppi di persone non soggiacciono all'obbligo della LPP. Si tratta ad esempio dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro della durata massima di tre mesi, dei familiari di un agricoltore che lavorano nella sua azienda o delle persone invalide ai sensi dell’AI almeno nella misura del 70 per cento. Se del caso, queste persone possono contrarre a titolo facoltativo un'assicurazione minima.
La previdenza per la vecchiaia realizzata nel quadro del secondo pilastro poggia su un risparmio individuale. Il processo di risparmio inizia al momento in cui l'assicurato compie 25 anni. Tale processo presuppone un reddito annuo superiore alla soglia d'accesso. Il risparmio cessa quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento. L'avere di vec-chiaia accumulato dall'assicurato sul suo conto individuale durante gli anni di assicurazio-ne serve a finanziare la rendita di vecchiaia.

Previdenza professionale: www.bsv.admin.ch

Previdenza individuale

Una persona può costituirsi un risparmio di vecchiaia individuale grazie a un contratto di previdenza vincolato con una compagnia d'assicurazioni o una fondazione bancaria, oppu-re concludendo un'assicurazione sulla vita. La cosiddetta previdenza individuale vincolata beneficia di agevolazioni fiscali. Le condizioni di rilascio, l'importo delle prestazioni e altre particolarità dipendono dal prodotto di previdenza scelto.
Assicurazione maternità
Per quanto concerne la maternità, l'assicurazione obbligatoria delle cure mediche copre le prestazioni in natura specifiche alla maternità: controlli durante e dopo la gravidanza, par-to, consulenza in materia di allattamento, cure e degenze in ospedale del neonato sano per la durata della sua degenza con la madre. Per queste prestazioni l'assicurata non pa-ga nessuna partecipazione alle spese.
L'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno accorda a ogni donna che esercita un'attività lucrativa (dipendente o indipendente) un'indennità di maternità pari all'80 per cento dell'ultimo stipendio/reddito, ma al massimo di 196 CHF al giorno, durante 14 setti-mane dopo il parto. Per beneficiare di tale indennità, la donna deve essere stata assicura-ta durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto e, durante tale periodo, aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Indennità di maternità: www.ahv-iv.info

Assegni familiari

Gli assegni familiari nell'agricoltura sono disciplinati a livello federale mentre quelli per gli altri lavoratori sono retti dalle legislazioni cantonali. In linea di principio, gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro contemporaneamente allo stipendio.
L’assegno per i figli è di 200 franchi al mese per figlio fino ai 16 anni. Per i figli in formazio-ne è versato un assegno di 250 franchi fino al 25° anno d’età. I Cantoni e le aziende pos-sono versare assegni più cospicui. Alcuni Cantoni versano un assegno di nascita o d’adozione tra gli 850 e i 2'000 franchi per nascita o adozione.
Agricoltura: nelle zone pianeggianti l’assegno per i figli è di 200 franchi al mese per figlio fino ai 16 anni. Per i figli in formazione è versato un assegno di 250 franchi fino al 25° an-no d’età. Nelle zone di montagna vi è una maggiorazione di 20 franchi. I lavoratori dell’agricoltura beneficiano inoltre di un assegno per l’economia domestica pari a 100 franchi al mese.

Assegni familiari: www.ahv-iv.info

Aiuto sociale

La Costituzione svizzera garantisce un diritto all'aiuto in situazioni di bisogno. Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. L'aiuto sociale interviene quando la persona interessata non è più in grado di provvedere ai propri bisogni e non può ottenere (tempestivamente) aiuto da parte di terzi. L'aiuto sociale interviene in-dipendentemente dalle cause che hanno provocato la situazione critica.

In generale l'aiuto sociale è accordato dal servizio d'aiuto sociale del Comune di domicilio e di regola va restituito. Parallelamente agli organi d'aiuto sociale dei servizi pubblici, vi è tutta una serie di istituzioni di pubblica utilità che offrono un aiuto materiale e diversi servizi alle persone in situazione di bisogno.

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