LA SVIZZERA

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Prefazione ( fonte Ufficio federale della migrazione )

Il Paese e i suoi abitanti


Geografia


La Svizzera è situata nella zona alpina dell'Europa centrale. Essa confina a sud con l’Italia, a est con l’Austria e il Principato del Liechtenstein, a nord con la Germania e a ovest con la Francia. Non dispone di un accesso diretto al mare. Superficie: ca. 41'300 km2. Le Alpi situate nella parte meridionale si elevano fino a oltre 4000 m (cima più alta: Punta Dufour, 4634 m). Le catene del Giura si trovano a ovest e a nord. Tra le Alpi e il Giura si estende l’Altipiano, regione collinosa ove si trovano la maggior parte delle città e dei vil-laggi. Localizzata nelle Alpi, all’incrocio dei passi alpini del Gottardo-Furka-Oberalp, la Svizzera è la sorgente dei fiumi europei Reno, Rodano, Inn (Danubio) e Ticino (Pô) nonché una regione di transito. Il fatto di trovarsi su importanti vie di comunicazione ha fortemente in-fluenzato la sua storia.

La geografia svizzera: www.swissworld.org

Clima

La Svizzera si trova nella zona temperata settentrionale ed entro la sfera d’influenza della Corrente del Golfo. Nonostante la superficie esigua del Paese, il clima presenta variazioni importanti. Data la sua orientazione da ovest a est, la catena alpina costituisce un’importante linea di demarcazione: a sud delle Alpi vige un clima mediterraneo mite, mentre il nord subisce perlopiù le influenze del clima oceanico umido dell’Europa occiden-tale e talvolta, in inverno, del clima continentale freddo dell’Europa orientale. A causa della loro altitudine, grandi superfici del Paese si estendono fino alla zona subalpina delle fore-ste e delle nevi. La configurazione e l’esposizione delle valli originano condizioni climati-che assai diverse. La regione settentrionale delle Prealpi, le grandi valli alpine del Vallese e una parte dei Grigioni subiscono talvolta l’influenza del favonio (vento catabatico caldo).

Storia

La Confederazione Svizzera è il frutto di una “Alleanza perpetua” conclusa nel 1291 dai tre Cantoni primitivi, Uri, Svitto e Untervaldo. Dopo la vittoria del Morgarten sugli Asburgo (1315) altre Città e regioni si sono alleate con essi: Lucerna nel 1332, Zurigo nel 1351, Glarona e Zugo nel 1352 e Berna nel 1353.
Questi otto Cantoni hanno formato il nocciolo della Confederazione cui, fino al 1531, si sono aggiunti altri cinque Cantoni. Nel 1499, la Confederazione Svizzera si è staccata dall’Impero germanico ma la sua indipendenza è stata riconosciuta di diritto solo nel 1648, con il Trattato di Westfalia. In seguito, altre regioni sono state accolte dalla Confe-derazione. La Svizzera è passata dallo statuto di confederazione di Stati a quello di Stato federale in seguito a una grande guerra civile. Gli elettori hanno approvato la nuova Costi-tuzione nel 1848 e Berna è divenuta la capitale. La Svizzera è composta attualmente di 26 Cantoni. La capitale è Berna. Le donne hanno il diritto di voto dal 1971. Nel 1992, il popolo svizzero ha rifiutato l’adesione allo Spazio economico europeo (SEE). La Svizzera fa parte dell’ONU dal 2002.

La Costituzione federale garantisce l’esercizio dei diritti politici secondo le forme repubbli-cane per democrazia diretta. La Costituzione federale conferisce la sovranità, ovvero l'au-torità politica suprema, al Popolo, il quale elegge il Parlamento. Quest'ultimo elegge il Go-verno (Consiglio federale). Il Legislativo, ovvero l'Assemblea federale, è composto di due Camere aventi gli stessi diritti: il Consiglio degli Stati con 46 deputati che rappresentano i Cantoni, e il Consiglio nazionale con 200 deputati che rappresentano i partiti in funzione della loro importanza numerica. l'Assemblea federale nomina i membri del Tribunale fede-rale. I quattro maggiori partiti politici (tutti rappresentati in Governo) sono l'Unione demo-cratica di centro (UDC), il Partito liberale radicale (PLR), il Partito socialista (PS) e il Partito popolare democratico (PPD).
Ogni Cantone ha la propria Costituzione, il proprio Parlamento, il proprio Governo e i pro-pri tribunali. I circa 2900 Comuni della Svizzera dispongono parimenti di un’autonomia più o meno estesa.
La massima autorità giudiziaria è esercitata dal Tribunale federale, con sede a Losanna. Il Tribunale penale federale ha la propria sede a Bellinzona, mentre il Tribunale amministra-tivo federale è attualmente in costituzione (sede: San Gallo).

Popolazione

Il 31 dicembre 2009, la Svizzera contava una popolazione residente permanente di 7'783'000 persone, di cui circa il 21 per cento erano cittadini stranieri. La densità è di circa 184 abitanti per km2. I Cantoni più popolosi sono Zurigo e Berna. Le maggiori densità si riscontrano nei Cantoni di Ginevra, Basilea e Zurigo.
Popolazione delle maggiori città (comprese le agglomerazioni)
Zurigo 1 101 700
Ginevra 493 400
Basilea 486 100
Berna 343 800

Lingue

La Svizzera ha la particolarità di possedere quattro lingue nazionali, ovvero il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio (rumantsch grischun). Il 70 % della popolazione è germa-nofono (principalmente nel centro, a nord e a est della Svizzera), il 20 % francofono (a o-vest) e il 7 % italofono (a sud delle Alpi). Il romancio è parlato solo in certe valli del Canton Grigioni.
Nella Svizzera tedesca esistono una quantità di dialetti parlati quotidianamente. Per iscritto ci si esprime in “buon tedesco”. Nelle regioni rurali del Ticino e nelle valli meridionali dei Grigioni, oltre all’italiano, sono in uso forme locali del dialetto lombardo.


Religione

È garantita la libertà di coscienza e di credo. Le confessioni cattolico-romana (ca. 40 per cento della popolazione) ed evangelica riformata (ca. 36 per cento della popolazione) sono le due più importanti confessioni religiose del Paese. Oltre il 10 per cento della popolazio-ne della Svizzera afferma di non appartenere a nessuna comunità religiosa, mentre circa il 4 per cento (perlopiù migranti) si professa musulmano.


Valuta

Franco svizzero (CHF) di 100 centesimi.

Banconote: CHF 1000, 200, 100, 50, 20 e 10

Monete: CHF 5, 2, 1 nonché 50, 20, 10 e 5 centesimi

Oltre al franco svizzero, anche l'euro è viepiù accettato, soprattutto nelle regioni di confine.
Convertitore di valute: www.oanda.com/convert/classic

Corrente elettrica

230V/50 Hz, 380V o 3x380V per cucine economiche, lavatrici, ecc.
Prese elettriche: presa universale di tipo C e di tipo J (3 entrate per le macchine e gli apparecchi elettrici fino a 2200 Watt).


Trasporti

La rete svizzera di trasporti pubblici è tra le più fitte del mondo. L'abbonamento metà prez-zo consente di viaggiare nella maggior parte dei treni e autobus, in tutto il Paese, per la metà della tariffa corrente (eccettuati i treni di montagna nonché numerose compagnie ferroviarie private). Le città dispongono di una rete di tram e autobus ben sviluppata. Nu-merose regioni offrono peraltro abbonamenti detti di comunità tariffale. È pertanto assai facile spostarsi senza la macchina.

Traffico stradale


In Svizzera si circola a destra. La velocità massima è di 50 km/h negli abitati, di 80 km/h all'esterno degli abitati e di 120 km/h in autostrada. Per circolare in autostrada nonché su certe semi-autostrade è obbligatoria la vignetta autostradale che costa 40 franchi all’anno. Chi entra in Svizzera può acquistare la vignetta alla dogana o presso gli uffici postali e i benzinai.
Nelle città sono in molti a spostarsi in bicicletta. Ogni bicicletta è munita di una vignetta obbligatoria, valevole un anno (da giugno a maggio). La vignetta assicura una copertura assicurativa responsabilità civile pari a 2 000 000 franchi. La si può acquistare negli uffici postali e in numerosi negozi.

Traffico aereo

I tre maggiori aeroporti svizzeri si trovano a Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse, e sono utilizzati dalla maggior parte delle compagnie aeree internazionali. Vi sono inoltre degli aeroporti più piccoli a Berna, Sion e Lugano.

Prescrizioni doganali

Denaro

L’importazione di valute aventi corso legale in Svizzera non sottostà a restrizioni particola-ri. Sono fatte salve le misure di lotta alla criminalità. Attenzione: l'Unione europea (UE) ha rafforzato i controlli del denaro liquido alle frontiere esterne. Gli importi in contanti superiori a 10 000 euro devono essere dichiarati alle autori-tà doganali, all'entrata come alla partenza. Il nuovo, vincolante obbligo di dichiarazione si estende anche ad altri mezzi di pagamento (assegni, cambiali, in taluni Stati anche metalli e pietre preziosi).

Beni personali

Chi trasferisce il proprio domicilio legale in Svizzera puoi importare esentasse come beni personali le suppellettili domestiche, gli animali domestici, i veicoli e gli oggetti personali.
Sono considerati beni personali gli oggetti destinati all’uso personale e gli oggetti destinati all’esercizio della professione o alla gestione della propria azienda, di cui l’interessato si è servito all’estero per almeno sei mesi e che prevede di continuare a utilizzare anche in Svizzera.

Procedura amministrativa

All'importazione occorre presentare la "Dichiarazione/Domanda 18.44 di sdoganamento" per beni personali debitamente compilata e in due esemplari all'ufficio doganale. Il perti-nente modulo è disponibile sul sito internet dell'Amministrazione federale delle dogane oppure presso le rappresentanze svizzere all'estero (ambasciate e consolati).

Bisogna inoltre presentare i documenti seguenti:
  • lista degli oggetti importati;

  • dichiarazione di rilascio di un permesso di dimora (per i cittadini dei 15 Stati vecchi dell'UE, degli Stati dell’AELS nonché di Malta e Cipro è sufficiente un contratto di lavoro o una conferma della notifica di partenza del Paese d'origine);
  • prova dell'acquisto o dell'affitto di una casa o di un appartamento.
Lo sdoganamento dei beni personali è limitato ai giorni feriali e agli orari previsti per il trat-tamento doganale della merce. Eventuali invii supplementari al nuovo indirizzo devono essere annunciati al momento della prima importazione. Attenzione: In linea di principio è vietato introdurre in Svizzera falsificazioni di marche o design. Le autorità doganali confiscano e distruggono i prodotti falsificati.


Importazione di veicoli

Automobili, imbarcazioni a motore e velivoli possono essere importati esentasse quali beni personali (v. sopra).

Procedura amministrativa

All'importazione occorre presentare la "Dichiarazione/Domanda 18.44 di sdoganamento" per beni personali debitamente compilata e in due esemplari. Oltre a tale modulo bisogna presentare i seguenti documenti alla dogana:
  • carta di circolazione del veicolo;
  • fattura o contratto d'acquisto.
Per i veicoli con targhe tedesche occorre inoltre presentare il documento "Kraftfahrzeu-gbrief" mentre per i veicoli con targhe italiane occorre il "Foglio complementare". Dopo l’entrata in Svizzera occorre annunciare il veicolo presso il servizio competente del luogo di domicilio per un controllo tecnico. Bisogna consegnare il modulo 13.20A (perizia) rilasciato dalle autorità doganali svizzere. I veicoli che si trovano in Svizzera per oltre un anno devono essere provvisti di una carta di circolazione svizzera e di targhe svizzere.
Chi non ha utilizzato il veicolo all'estero per almeno sei mesi, non puoi sdoganarlo come bene personale ma deve sdoganarlo regolarmente al massimo dopo due anni (emolumen-to doganale, imposta sugli autoveicoli e IVA). È possibile anche rivolgersi direttamente agli uffici della circolazione stradale competenti:

Altre importazioni
 

Animali domestici

Sono considerati animali domestici gli animali di compagnia che entrano accompagnati e che non vengono venduti. Questi animali possono essere introdotti esentasse quali beni personali (v. sopra) senza autorizzazione. Sono fatte salve eventuali misure di protezione contro epizoozie.
Sono considerati animali domestici i cani, i gatti, i porcellini d'india, i criceti, i canarini, gli animali d'acquario, i conigli nani, i conigli, le tartarughe, i pappagalli, i serpenti e affini; non lo sono invece i cavalli, gli asini, i muli, i bovini, le pecore, le capre e i maiali.
Per cani, gatti e furetti vigono disposizioni speciali: questi animali devono essere vaccinati contro la rabbia (documento di vaccinazione) e recare un microchip o un tatuaggio. Per gli animali provenienti da Paesi a rischio rabbia che vengono importati per via aerea occorre un'autorizzazione della polizia epizootica. È vietata l’importazione di cani con le orecchie e/o la coda mozzati, tranne se gli animali in questione possono essere considerati alla stregua di beni personali.
Per i volatili provenienti da Paesi extra-europei (deroga: Groenlandia e Islanda) occorre un certificato veterinario. Possono essere introdotti al massimo cinque esemplari.
Sono previste restrizioni per le specie protette dalla Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie minacciate.

Altri animali

Se sono fornite le relative prove (p.es. passaporto per cavalli, fattura del veterinario o di una pensione per animali), è possibile introdurre anche altri animali (p.es. cavalli) come beni personali (v. sopra).
Per le importazioni in provenienza da Stati dell'UE/AELS non occorre, di norma, una visita sanitaria al confine. Gli animali selvatici sottostanno a ulteriori disposizioni del diritto in ma-teria di protezione delle specie (Convenzione CITES). Si raccomanda di contattare direttamente l'Ufficio federale di veterinaria.

Piante e prodotti vegetali

Se destinate all'uso personale, la maggior parte delle varietà di piante possono essere importate dall'UE/AELS in Svizzera senza essere sottoposte a un controllo fitosanitario. Solo per cotoneastri e stranvesia vi è un divieto d'importazione in provenienza da tali Stati.
Le piante vive o sotto forma di parti di piante come pure i bulbi destinati a essere piantati nonché il terriccio da giardino e per il travaso importati da Stati non appartenenti al-l'UE/AELS devono invece essere sottoposti a un controllo fitosanitario. In alcuni casi la loro importazione è addirittura.
L'importazione di piante in Svizzera è esentasse ma sottostà tuttavia a un'IVA (imposta sul valore aggiunto) del 2,4 per cento o, per determinati prodotti lavorati, del 7,6 per cento. La presentazione di una ricevuta agevola lo sdoganamento.


Entrata e dimora


Entrata


Per entrare in Svizzera è obbligatorio un documento di legittimazione valido e riconosciuto dal nostro Paese (passaporto, per i cittadini dell’UE/AELS basta una carta d’identità uffi-ciale). In certi casi è obbligatorio procurarsi un visto (i cittadini dell'UE/AELS non necessi-tano di un visto). Le rappresentanze svizzere all'estero (ambasciate e consolati) e l'Ufficio federale della migrazione (UFM) forniscono tutte le informazioni sulle condizioni generali d'entrata.

Documenti di viaggio e visti: www.bfm.admin.ch

Ambasciate e consolati di Svizzera: www.eda.admin.ch

Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna
+41 (0)31 325 11 11; Fax +41 (0)31 325 81 95
info@bfm.admin.ch

Permessi di soggiorno

Anche qui si distingue tra cittadini di Stati dell'UE/AELS e cittadini di altri Stati (cosiddetti Stati terzi). Nei confronti di alcuni Stati dell'UE sono attualmente ancora in vigore termini transitori e regolamentazioni particolari.

1. Cittadini dello spazio UE/AELS

Per i cittadini dei 15 Stati della vecchia UE e dell’AELS nonché di Cipro e Malta non sono più previste limitazioni all’ammissione.

Per i cittadini dei 10 Stati entrati a far parte dell’UE nel 2004 (tranne Cipro e Malta) rimar-ranno in vigore probabilmente fino al 2011 disposizioni transitorie speciali per accedere al mercato del lavoro. Per ulteriori informazioni si rinvia al capitolo sui permessi di lavoro.

Cittadini bulgari e rumeni

Per i cittadini bulgari e rumeni che desiderano svolgere un’attività lucrativa dipendente in Svizzera vigono speciali disposizioni transitorie. Troverete ulteriori informazioni al capitolo dedicato ai permessi di lavoro.

Permesso di soggiorno di breve durata (carta di soggiorno L CE/AELS): la durata di validi-tà è determinata dalla durata del contratto di lavoro. Può essere rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi ed è concessa alle persone che lavorano con un contratto inferiore a un anno. Anche coloro che cercano lavoro possono ottenere un permesso L CE/AELS per un massimo di 13 mesi. Il permesso può essere rinnovato dopo un soggiorno complessivo di un anno senza che il cittadino della CE/AELS sia tenuto a interrompere il soggiorno in Svizzera. La scelta del luogo di domicilio e di lavoro non è soggetta ad alcuna restrizione.

Permesso di dimora (carta di soggiorno B CE/AELS): tale permesso di dimora è concesso dietro presentazione di una dichiarazione d'assunzione di un datore di lavoro oppure di un certificato di lavoro di durata indeterminata o di almeno 12 mesi. Questo permesso ha una durata di validità di cinque anni ed è prorogato senza formalità per ulteriori cinque anni se sono adempite le pertinenti condizioni. La prima proroga può tuttavia essere limitata a un anno se la persona è venuta a trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria per oltre 12 mesi consecutivi. Gli stranieri che avviano un’attività indipendente in Svizzera o vi soggiornano senza lavorare (in questo caso devono disporre di risorse finanziarie suffi-
cienti), possono a loro volta ottenere un permesso B CE/AELS. La scelta del luogo di do-micilio e di lavoro non è soggetta ad alcuna restrizione.

Permesso di domicilio (carta di soggiorno C CE/AELS): i cittadini dei 15 Stati membri della vecchia UE e dell’AELS ottengono tale permesso di durata indeterminata dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni in Svizzera. Di principio i cittadini degli altri Stati dell’UE possono ottenere tale permesso soltanto dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni. La scelta del luogo di domicilio e di lavoro non è soggetta ad alcuna restrizione.Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Per informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative alla domanda (luogo di deposito della domanda, moduli disponibili ecc.), occorre rivolgersi alle competenti autorità cantonali.

Soggiorno in Svizzera: www.bfm.admin.ch


2. Altri Stati (cosiddetti Stati terzi)

Permesso di soggiorno di breve durata (carta di soggiorno L): questo permesso può esse-re rilasciato ai cittadini di Stati terzi per un soggiorno di un anno al massimo, fino all’esaurimento del contingente massimo stabilito di anno in anno dal Consiglio federale. La durata di validità è fissata in funzione di quella del contratto di lavoro. A titolo eccezionale, il permesso può essere prorogato fino a una durata complessiva di 24 mesi purché non vi sia cambiamento di datore di lavoro. Sono considerati soggiorni di breve durata anche gli stage durante la formazione o il perfezionamento professionale (v. capitolo "Tirocinanti")

Permesso di dimora iniziale (carta di soggiorno B): per i cittadini di Stati terzi, il primo per-messo di dimora non supera in generale la durata di un anno. I permessi iniziali rilasciati per l'esercizio di un'attività lucrativa soggiacciono ai contingenti stabiliti di anno in anno. Solitamente i permessi sono rinnovati di anno in anno purché nessun motivo osti a tale rinnovo (p.es. infrazioni, dipendenza dall'aiuto sociale, situazione del mercato del lavoro). Solo in determinati casi è dato un diritto alla proroga del permesso di dimora.

Permesso di domicilio (carta di soggiorno C): i cittadini di Stati terzi possono, in linea di principio, ottenere il permesso di domicilio dopo dieci anni di dimora regolare e ininterrotta in Svizzera. I cittadini degli Stati Uniti d'America soggiacciono a un disciplinamento specia-le. Lo straniero titolare del permesso di domicilio può inoltre scegliere liberamente il pro-prio datore di lavoro e non soggiace più all'imposizione alla fonte.
Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Per informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative alla domanda (luogo di deposito della domanda, moduli disponibili ecc.), occorre rivolgersi alle competenti autorità cantonali.

Studenti

Cittadini di Stati dell'UE/AELS
Per ottenere un permesso di soggiorno in qualità di studente occorre stipulare un'assicu-razione malattia e disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire al proprio sostenta-mento. Bisogna inoltre dimostrare che lo studio costituisce il motivo principale del soggior-no in Svizzera ed essere regolarmente iscritto presso un'università o una scuola superiore riconosciuta. Il permesso è rilasciato per la durata della formazione purché tale durata sia inferiore a un anno. Se gli studi si estendono sull'arco di più anni, il permesso è rilasciato per un anno e rinnovato di anno in anno fino al termine degli studi.
In qualità di studente è consentito svolgere un'attività lucrativa accessoria purché essa non superi le 15 ore settimanali. Chi vuole lavorare più di 15 ore alla settimana non sarà più considerato come persona che non esercita un’attività e dovrà richiedere un permesso di lavoro. I familiari (coniuge e figli a carico) sono autorizzati a soggiornare in Svizzera e a esercitarvi un'attività lucrativa.

Altri Stati (cosiddetti Stati terzi)
Gli allievi e gli studenti stranieri cittadini di Stati terzi desiderosi di studiare in Svizzera de-vono presentare un piano di studi personale e precisare lo scopo perseguito (diploma, ma-turità, licenza, dottorato ecc.). La domanda sarà confrontata con il programma ufficiale dell’ateneo in questione. La direzione dell’ateneo dovrà confermare l'idoneità del richie-dente a frequentare la scuola e le conoscenze linguistiche sufficienti per seguire i corsi. Gli allievi e gli studenti stranieri che soggiacciono all'obbligo del visto devono inoltre pre-sentare una domanda d'entrata presso la rappresentanza svizzera competente per il loro luogo di domicilio. La domanda deve essere corredata di un attestato della scuola o dell’ateneo in questione, la prova del versamento della tassa d'iscrizione, la prova dell'esi-stenza di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento durante gli studi, una dichiarazione scritta in cui il richiedente s’impegna a lasciare la Svizzera al termine degli studi nonché un curriculum vitae. Il richiedente deve inoltre sottoporsi a una valutazione delle sue cono-scenze linguistiche, organizzata dalla rappresentanza svizzera.
Il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Per informazioni circostanziate sulle formalità amministrative relative alla domanda (luogo di deposito della domanda, moduli disponibili ecc.), occorre rivolgersi alle competenti autorità cantonali.

Tirocinanti/Trainees

La Svizzera ha concluso con circa 30 Stati dei cosiddetti accordi sui tirocinanti volti a con-sentire a giovani professionisti stranieri di approfondire le loro conoscenze professionali e linguistiche nel nostro Paese. Fra tali Stati figurano segnatamente l’Argentina, l’Australia, la Bulgaria, il Canada, le Filippine, la Finlandia, il Principato di Monaco, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, il Sudafri-ca, la Svezia, l’Ungheria e gli Stati Uniti.
Sono ammessi in qualità di tirocinanti giovani cittadini dei Paesi summenzionati che hanno conseguito un diploma dopo una formazione professionale di almeno due anni. Per quanto riguarda il Canada, sono anche ammessi gli studenti desiderosi di svolgere un soggiorno di lavoro che è parte integrante della formazione. Limite d'età: 35 anni (deroghe: Australia, Nuova Zelanda, Polonia, Russia e Ungheria: 30 anni). L'impiego deve corrispondere alla professione appresa. Durata massima 18 mesi.


Cittadini dell'UE/AELS
I cittadini dell’UE/AELS hanno diritto di soggiornare per tre mesi in Svizzera senza per-messo per cercare un posto di lavoro. È sufficiente annunciarsi presso il Comune in cui si soggiorna. Chi non trova lavoro ha diritto a un permesso di soggiorno di breve durata per altri tre mesi. Se il richiedente dimostra di cercare attivamente lavoro, il permesso può es-sere prorogato fino a un massimo di 12 mesi, anche se tale diritto non sussiste a priori. Chi cerca lavoro può rivolgersi agli uffici regionali di collocamento.

Cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS
I cittadini dei cosiddetti Stati terzi devono essere in possesso di un'offerta d'impiego preli-minare di un datore di lavoro svizzero. Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo sui per-messi di lavoro.

Frontalieri
Per i cittadini degli Stati della vecchia UE15 e dell’AELS nonché di Cipro e Malta non esi-stono più le zone di frontiera. Essi possono pertanto esercitare un'attività lucrativa dipen-dente o indipendente sull'insieme del territorio svizzero pur conservando la residenza prin-cipale in uno Stato dell'UE/AELS (mobilità geografica e professionale completa). Vi è la possibilità di soggiornare in Svizzera durante la settimana (in questo caso occorre notifica-re il proprio arrivo al Comune di domicilio). I contratti di lavoro di durata inferiore a tre mesi non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ed è sufficiente notificarli alle autorità.
Le attività di una durata superiore ai tre mesi in Svizzera continuano a soggiacere al per-messo per frontalieri (carta di soggiorno G CE/AELS). Spetta al frontaliero presentare una domanda presso le autorità migratorie del luogo di lavoro. A tal fine occorre presentare, come sinora, una carta d'identità o un passaporto validi. A seconda dell'attività, occorrono i giustificativi seguenti:

I frontalieri salariati (persone che lavorano in Svizzera e sono domiciliate all’estero) devono presentare un attestato di lavoro. Ottengono un permesso per frontalieri di cin-que anni oppure, se il contratto e di durata più breve, per il periodo corrispondente.

I frontalieri indipendenti (la sede della ditta è in Svizzera e il domicilio all’estero) devono consegnare, al momento della presentazione della domanda, la prova della loro attività indipendente. Queste persone ottengono un permesso per frontalieri valevole cinque anni purché siano adempite le condizioni di soggiorno.
Nei confronti dei frontalieri salariati e indipendenti cittadini degli Stati che sono entrati a far parte dell’UE nel 2004 (esclusi Cipro e Malta) restano invece valide le zone di frontiera.

Cittadini bulgari e rumeni
I cittadini bulgari e rumeni domiciliati in una zona di frontiera straniera che lavorano nella vicina zona di frontiera svizzera possono sollecitare un permesso per frontalieri G CE/AELS. Ottengono un permesso valevole unicamente per le zone di frontiera .Per i frontalieri vigono le seguenti disposizioni transitorie:
  • Priorità della manodopera indigena
  • Controllo delle condizioni salariali e lavorative
  • Contingenti per permessi durevoli e di breve durata

Tali limitazioni all’ammissione possono essere mantenute fino al 2016.
I cittadini di Stati terzi ottengono un permesso per frontalieri unicamente se dispongono di un permesso di soggiorno durevole in un Paese limitrofo della Svizzera e hanno da alme-no sei mesi il loro domicilio regolare nella vicina zona di frontiera. Sono inoltre applicabili le prescrizioni relative al mercato del lavoro: in linea di principio, il permesso iniziale ha una durata di validità di un anno ed è limitato alla zona di frontiera del Cantone che lo ha rila-sciato. Se desidera cambiare impiego o professione, lo straniero necessita inoltre di una pertinente autorizzazione.


Prestazione di servizi

La nozione di prestazione di servizi include:

  • l'esercizio temporaneo di un'attività indipendente senza stabilire il domicilio in Sviz-zera;
  • il distacco di lavoratori di un'impresa con sede all'estero;
  • i soggiorni in qualità di destinatari di prestazioni di servizi (p.es. turisti, beneficiari di cure, persone che effettuano viaggi d'affari ecc.).
  • Cittadini degli Stati della vecchia UE15 e dell’AELS nonché di Cipro e Malta
Per prestazioni di servizi sotto forma di attività indipendente o come lavoratori distaccati, per un periodo inferiore a 90 giorni ogni anno, non occorre alcun’autorizzazione. Vige però un obbligo di notifica. Ci si può annunciare online. È consentito inviare anche cittadini di Stati terzi se hanno lavorato per almeno un anno in Europa.

Per prestazioni di servizi, per un periodo superiore a 90 giorni ogni anno valgono le stesse disposizioni applicabili alle prestazioni fornite da Stati terzi.  Cittadini degli Stati entrati a far parte dell’UE nel 2004 (tranne Cipro e Malta)

Nei quattro rami economici cosiddetti speciali, ovvero:

  • l’edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia);
  • la produzione vegetale e l’orticoltura;
  • la pulizia industriale e domestica;
  • la sorveglianza e la sicurezza,
valgono disposizioni transitorie speciali probabilmente ancora fino al 2011. Inoltre i fornitori di servizi devono essere in possesso sin dal primo giorno di lavoro di un permesso di sog-giorno di breve durata CE/AELS. Il rilascio di tale permesso è sottoposto alle stesse con-dizioni valide per gli Stati terzi.
Per le prestazioni di servizi fornite nei settori cosiddetti generali non vi sono disposizioni transitorie e si applicano le norme usuali valide per i cittadini dell’UE/AELS.

Cittadini bulgari e rumeni

I cittadini bulgari e rumeni hanno diritto a svolgere in Svizzera prestazioni di servizio fino a 90 giorni lavorativi per persona e anno civile senza permesso. Soggiacciono tuttavia a un obbligo di notifica, effettuata solitamente in rete.
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Attenzione: I cittadini bulgari e rumeni che desiderano lavorare in uno dei quattro settori seguenti necessitano sin dal primo giorno di lavoro di un permesso di soggiorno di breve durata, da sollecitare presso la competente autorità in materia di stranieri:

  • Edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell’edilizia
  • Costruzione e manutenzione di giardini
  • Servizio di pulizia a domicilio e in azienda
  • Servizio di sorveglianza e sicurezza
Queste limitazioni all’ammissione vigono fino al 2016.

Altri Stati (cosiddetti Stati terzi)

Coloro che esercitano un’attività indipendente o sono distaccati da una ditta, devono chie-dere un permesso se nel corso di un anno lavorano per più di otto giorni in Svizzera.


Attività indipendente



Cittadini dell'UE/AELS
Queste persone sono autorizzate a esercitare un'attività indipendente in Svizzera. A tal fine devono notificare il loro arrivo presso il Comune di residenza e richiedere un permes-so di soggiorno in qualità di indipendenti. Se sono in grado di fornire la prova dell'esercizio effettivo di un'attività indipendente che consente di provvedere al proprio sostentamento, sarà loro rilasciato un permesso di cinque anni.

Cittadini bulgari e rumeni
I cittadini bulgari e rumeni hanno diritto di svolgere un’attività lucrativa indipendente in Svizzera. A tal fine devono notificarsi presso il Comune di residenza e sollecitare un per-messo di lavoro per indipendenti. Se possono dimostrare di svolgere un’attività lucrativa effettiva che consente loro di assicurare il proprio sostentamento, ottengono un permesso di dimora valido cinque anni. Fino al 2011, gli indipendenti soggiacciono ai contingenti per permessi durevoli e di breve durata.
Per ottenere il permesso occorre presentare i documenti seguenti:

  • prova dell'effettiva creazione della società (p. es. iscrizione nel registro di commer-cio);
  • prova di un domicilio professionale in Svizzera (p. es. contratto d'affitto di locali commerciali);
  • prova dell'affiliazione all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) o all'Istituto na-zionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (SUVA);
  • prova di un reddito regolare che escluda il rischio di dipendere dall'aiuto sociale;
  • dati contabili (bilancio intermedio ecc.);
  • piano finanziario.


Gli indipendenti che non siano più in grado di provvedere al proprio sostentamento e han-no dovuto ricorrere all'aiuto sociale, perdono il loro permesso di soggiorno.

Altri Stati (cosiddetti Stati terzi)
È estremamente raro che cittadini di Stati terzi ottengano un permesso per esercitare u-n'attività lucrativa indipendente.

Le domande di cittadini di Stati terzi titolari del permesso B o che presentano una prima domanda di dimora in Svizzera in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, sono esaminate caso per caso e sono occasionalmente approvate. La competenza in ma-teria incombe alle autorità cantonali (uffici dello stato civile):

Pensionati

Cittadini dell'UE/AELS
Il permesso di dimora presuppone la dimostrazione di disporre di mezzi finanziari sufficien-ti per non dover ricorrere alle prestazioni sociali svizzere durante il soggiorno. È inoltre obbligatorio stipulare un’assicurazione malattia e contro gli infortuni a copertura dei rischi. Il primo permesso di dimora è valido cinque anni. Esso viene prorogato automaticamente di altri cinque anni se sono sempre adempite le condizioni sopra descritte.

Altri Stati (cosiddetti Stati terzi)
Chi ha più di 55 anni, intrattiene legami stretti con la Svizzera (p.es. frequenti soggiorni anteriori, presenza di parenti ecc.), non esercita più un'attività lucrativa (né in Svizzera né all'estero), trasferisce il centro dei propri interessi in Svizzera e dispone di mezzi finanziari sufficienti può richiedere un permesso di soggiorno. Importante: Il fatto di possedere im-mobili in Svizzera non basta invece a giustificare il rilascio del permesso di dimora.


Licenza di condurre


Per i primi 12 mesi di soggiorno in Svizzera si può guidare senza formalità i veicoli corri-spondenti alle categorie iscritte sulla licenza di condurre del Paese d’origine. L'unica con-dizione da rispettare è l'età minima richiesta (18 anni per motociclette, automobili e veicoli pesanti; 21 anni per i torpedoni). In seguito bisogna chiedere la sostituzione della licenza di condurre con una licenza di condurre svizzera (gli autisti professionisti lo devono fare sin dall’inizio). La sostituzione della licenza di condurre è effettuata presso l’ufficio della circolazione del Cantone di domicilio. Per i cittadini dell'UE/AELS nonché di Andorra, Australia, Canada, Corea del Sud, Croazia, Giappone, Israele, Marocco, Nuova Zelanda, San Marino, Stati Uniti, Singapore, Taiwan e Tunisia, si tratta di una semplice formalità amministrativa. I cit-tadini dei suddetti Paesi sono inoltre esonerati dalla corsa di controllo solitamente richiesta in questa situazione (deroga: autisti professionisti). Le licenze di condurre straniere sono riconosciute solo se conseguite nel corso di un sog-giorno durevole nello Stato emittente (almeno 12 mesi consecutivi).

Per il riconoscimento occorre presentarsi personalmente e presentare i documenti se-guenti:
  • domanda di sostituzione della licenza di condurre debitamente completata e firma-ta;
  • documento di legittimazione (passaporto o carta d'identità);
  • permesso di soggiorno o di domicilio;
  • versione originale della licenza di condurre del Paese d’origine;
  • due fotografie recenti;
  • controllo della vista.

Attenzione: a chi non svolge con successo la corsa di controllo viene ritirata la licenza di condurre oppure la licenza di condurre straniera è dichiarata priva di validità per la Svizze-ra. Per l'utilizzo di veicoli commerciali stranieri vigono disposizioni particolari. Siccome certi uffici richiedono anche altri documenti (p.es. certificato di un ottico), racco-manda di informarsi anticipatamente presso l’ufficio della circolazione competente del Cantone di domicilio.

Educazione e scuole

Livello primario e secondario
La scuola dell'obbligo si estende sull'arco di 8-9 anni a seconda del Cantone e comprende il livello primario e il livello secondario I. Nelle scuole pubbliche l'insegnamento è gratuito. Il livello secondario I serve per trasmettere una formazione e una cultura generale nonché a preparare gli allievi per una scuola professionale o al passaggio alle scuole superiori. La maggior parte dei Cantoni offrono un 10° anno scolastico o formazioni transitorie che tra-smettono conoscenze professionali di base. Il livello secondario II comprende le scuole professionali, le scuole specializzate e i licei. Si estende sull'arco di 3-4 anni e termina con il conseguimento di un diploma, di un certificato federale di capacità (CFC) o della maturità federale.

Tirocinio
Per la formazione professionale, la Svizzera applica un sistema binario basato su aziende di tirocinio e di un insegnamento complementare in scuole professionali, da frequentare a giornate o in blocco. Esistono inoltre officine di tirocinio specializzate e scuole professiona-li a tempo pieno con insegnamento pratico. I tirocini durano - a seconda della specializza-zione professionale - due o quattro anni e sono coronati di un diploma riconosciuto a livello nazionale ("Certificato federale di formazione pratica" o "Certificato federale di capacità"). Questo tipo di formazione è assai diffuso in Svizzera. Dopo la scuola dell’obbligo, circa il 70 per cento dei giovani iniziano un cosiddetto “tirocinio”, durante il quale acquisiscono una formazione che fornisce loro buone qualifiche in funzione dei bisogni dell’economia.

Livello terziario
La Svizzera possiede numerose scuole specializzate superiori e scuole universitarie pro-fessionali, diverse istituzioni universitarie, dieci università cantonali (Basilea, Berna, Fri-borgo, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano/Mendrisio, Neuchâtel, San Gallo e Zurigo) e due politecnici federali (Losanna e Zurigo).

Classi d'integrazione
Per agevolare l'integrazione di bambini e giovani minori di 16 anni che immigrano in Sviz-zera e non parlano affatto o poco la lingua del luogo, numerosi Comuni hanno creato delle classi d'integrazione, d'inserimento o d'accoglienza. Lo scopo è di migliorare le conoscen-ze linguistiche di questi ragazzi, agevolando loro l'integrazione nella realtà quotidiana sviz-zera. In seguito i ragazzi sono integrati nelle classi cosiddette regolari.

Ricerca di una scuola
Per trovare una scuola o un istituto scolastico per i figli a livello prescolastico, primario o secondario I, bisogna rivolgersi al Comune di domicilio. Per le altre scuole (licei, universi-tà) è invece preferibile rivolgersi direttamente agli istituti in questione. In tale occasione occorre presentare il permesso di soggiorno e il certificato dell'assicurazione malattia.

Scuole private
Le scuole private svizzere godono di una buona reputazione a livello internazionale per la loro tradizione, il loro know-how e la qualità del loro insegnamento. Tuttavia la qualità ha il suo prezzo, per cui si raccomanda a chi intende iscrivere i figli a una scuola privata cosid-detta internazionale (p.es. la Scuola italiana, francese, tedesca, inglese ecc.) di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica del Paese d’origine.

Vita privata

Media

La Svizzera è caratterizzata da una grande varietà mediatica. I programmi radiotelevisivi sono diffusi in italiano, francese e tedesco. La ricezione sottostà al pagamento di un cano-ne. Grazie a satelliti o cavi privati si ha accesso a una vasta gamma di programmi stranieri (abbonamento). Le maggiori stazioni ferroviarie e i chioschi vendono inoltre numerosi giornali internazionali.


Nascita

In Svizzera, la nascita di un bambino dev'essere notificata all'ufficio dello stato civile com-petente per il luogo di domicilio nei tre giorni che seguono il parto. Se il bambino nasce in un ospedale o in un altro stabilimento medico, la direzione s'incarica della notifica scritta della nascita. Se il bambino nasce altrove, il padre, la levatrice o un'altra persona che ha assistito al parto notifica la nascita oralmente.
Le donne incinte e le mamme godono di una speciale protezione da parte della legislazio-ne svizzera (v. capitoli "Condizioni lavorative" e "Assicurazione di maternità").


Matrimonio

La Costituzione federale svizzera garantisce il diritto al matrimonio e alla famiglia. I matri-moni conclusi nel Paese d'origine sono riconosciuti in Svizzera. Chi desidera sposarsi in Svizzera deve sbrigare una serie di pratiche descritte qui di seguito. In Svizzera, la registrazione delle persone nonché la preparazione e la celebrazione dei matrimoni competono esclusivamente agli uffici dello stato civile, distribuiti in circa 172 circoli comprendenti ciascuno uno o più Comuni. Gli uffici dello stato civile soggiacciono a un'autorità cantonale di vigilanza che effettua regolari ispezioni e decide in caso di ricorso.
La trascrizione di eventi di stato civile intervenuti all'estero avviene per ordine dell’autorità cantonale, cui compete anche il rilascio dell'autorizzazione per la celebrazione dei matri-moni di stranieri non domiciliati in Svizzera. Concretamente, la prima cosa da fare è presentare una domanda di matrimonio presso l'ufficio dello stato civile del Comune domicilio, corredata del certificato di domicilio (carta di soggiorno) e dei documenti che attestano la nascita, il nome, la filiazione, lo stato civile e la cittadinanza.
Se uno dei due partner è titolare del permesso di domicilio in Svizzera (permesso C), l’altro ha diritto, dopo il matrimonio, al permesso di dimora (permesso B). Se uno dei due partner è titolare del permesso B, anche l’altro potrà ottenere tale permesso, a determina-te condizioni, nel quadro del ricongiungimento familiare. Prima del matrimonio bisogna inoltre decidere se sottoporre il cognome al diritto del Paese d’origine o al diritto svizzero. Le coppie omosessuali beneficiano di uno statuto giuridico valevole per l'intero Paese. L'unione domestica registrata conferisce una protezione nonché diritti e doveri analoghi a quelli del matrimonio, tranne il diritto di adottare e di ricorrere alla procreazione assistita.
Ulteriori informazioni sul matrimonio, i regimi matrimoniali, il diritto di successione e il di-vorzio sono contenute nel pertinente opuscolo dal Dipartimento federale di giustizia e poli-zia.

Salute

In Svizzera ci sono quasi altrettanti sistemi sanitari che Cantoni. In generale, la Confede-razione emana leggi generali di cui affida l'esecuzione ai Cantoni e ai Comuni.
Le cure mediche ambulatorie sono perlopiù impartite da medici che esercitano nel proprio studi nonché dai servizi ambulatori degli ospedali pubblici o di cliniche private. Il paziente può, in linea di principio, scegliere liberamente il proprio medico e rivolgersi allo specialista che preferisce.
I Cantoni e i Comuni offrono un servizio medico scolastico che svolge regolarmente esami di controllo presso le scuole pubbliche, sorvegliando lo stato immunitario degli allievi e pro-cedendo a vaccinazioni ecc.
Le cure dentarie sono impartite innanzitutto da dentisti che esercitano nel proprio studio nonché da cliniche dentarie pubbliche. L’assicurazione obbligatoria di base (cfr. capitolo relativo all'assicurazione malattia) rimborsa unicamente le spese legate a determinate mi-sure precipuamente chirurgiche. I servizi medici scolastici esaminano ripetutamente la sa-lute dentaria degli allievi della scuola dell'obbligo e propongono le misure necessarie. Di regola le spese sono a carico dei pazienti.
Da qualche anno le cure a domicilio vanno viepiù sviluppandosi. L’assicurazione di base copre in parte le cure e l'aiuto domiciliari. Tali prestazioni sono messe a disposizione dai Comuni, i quali le delegano sovente a organismi privati.
Circa un terzo dei medicinali autorizzati alla vendita figurano sull'elenco dei medicinali speciali che possono essere ottenuti unicamente su ricetta medica e sono rimborsati dal-l'assicurazione obbligatoria di base (tranne una franchigia del 10 %). I medicinali che non figurano su tale elenco sono a carico del paziente o di un'eventuale assicurazione com-plementare e possono essere ottenuti in tutte le farmacie del Paese.
Per quel che concerne le spese, va detto che il sistema sanitario svizzero è caro. Le cure sono di qualità superiore rispetto ad altri Paesi; resta il fatto che le spese per la salute in Svizzera sono le più alte del mondo dopo gli Stati Uniti (cfr. inchiesta dell'OCSE). Ulteriori informazioni sono contenute nel capitolo "Assicurazione malattia".

Società e cultura

Una delle principali caratteristiche, certamente unica, della vita culturale svizzera è la coe-sistenza di quattro lingue nazionali, ovvero il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio, che godono tutte dei medesimi diritti. Con ciò la Svizzera vive una situazione del tutto inu-suale in quanto tre delle sue lingue nazionali sono anche tre delle principali lingue europee e nessuna delle sue lingue nazionali le è propria, tranne il romancio che però è parlato solo dallo 0,6 per cento della popolazione.
Le diverse comunità linguistiche hanno vincoli culturali con i loro vicini, ovvero l'Italia per la Svizzera di lingua italiana, la Francia per la Svizzera romanda e la Germania e l'Austria per la Svizzera tedesca. Tali contatti allargano l'orizzonte intellettuale e culturale della Svizzera e sono fonte d'ispirazione per la creatività svizzera. Questa varietà linguistica è ulteriormente accentuata dal fatto che ciascun Cantone possiede un dialetto proprio.
Si può quindi senz'altro affermare che non esiste una vera e propria "cultura svizzera" uni-ca e omogenea, bensì un conglomerato di culture diverse chiamate a una vera e propria coabitazione. Le grandi città svizzere costituiscono innegabilmente i poli culturali del Pae-se. È tuttavia assai marcato anche il carattere locale della cultura svizzera, come testimo-niano i circa 900 musei e 150 teatri permanenti.
In Svizzera la pratica dello sport è assai popolare e le infrastrutture sportive a disposizione della popolazione sono eccellenti e ripartite sull'intero territorio del Paese. Chiunque può pertanto soddisfare la propria esigenza di esercizio fisico in una delle numerose associa-zioni sportive svizzere.
Chi vuole conoscere più da vicino la scena culturale della propria regione o del Comune in cui vive, può consultare la stampa locale oppure navigare in internet alla ricerca delle nu-merose agende culturali.

Costo della vita

Il costo della vita in Svizzera è tra i più elevati al mondo. Per farsi un'idea dei prezzi locali (generi alimentari, prodotti igienici, alloggio, trasporti pubblici ecc.), la cosa migliore da fare è recarsi sul posto. Le inserzioni nella stampa locale forniscono parimenti una panoramica attendibile. Rinviamo alla pubblicazione dell'UBS "Prezzi e stipendi" che presenta un raf-fronto del potere d'acquisto e degli stipendi in tutto il mondo.


Imposte

In Svizzera, l'imposta sul reddito è riscossa dalla Confederazione (imposta federale diret-ta) nonché dai Cantoni e dai Comuni (imposta cantonale e comunale). Gli oneri fiscali dei 26 Cantoni variano in funzione della legislazione fiscale di ciascun Cantone. Una volta compilata la dichiarazione d'imposte, la tabella dei contributi fiscali è stabilita in funzione del reddito e del patrimonio, il che determina poi l’importo delle
I lavoratori stranieri non titolari del permesso C che hanno il loro domicilio fiscale o che dimorano in Svizzera soggiacciono all'imposta alla fonte (dedotta direttamente dal salario).
Per un salario netto superiore a 120'000 franchi, viene successivamente effettuato un con-teggio.
La Svizzera ha concluso accordi sulla doppia imposizione fiscale con numerosi Paesi.


Il sistema fiscale: www.estv.admin.ch >Documentazione >Pubblicazioni
Doppia imposizione: www.estv.admin.ch >Diritto fiscale internationale
Calcolatore d'imposta: www.estv.admin.ch >Servizi

Naturalizzazione

La cittadinanza svizzera si acquista per filiazione, adozione o naturalizzazione. Gli stranieri sono naturalizzati solo dopo una lunga procedura. In generale, uno straniero che gode di buona reputazione, è ben integrato nella comunità e al corrente degli usi e costumi svizze-ri, deve aver dimorato per 12 anni in Svizzera prima di poter richiedere la naturalizzazione. Gli anni passati in Svizzera tra i 10 e i 20 anni d'età contano doppio. Per maggiori informa-zioni ci si può rivolgere al Comune di domicilio oppure all'autorità cantonale preposta alla naturalizzazione. Possono beneficiare della naturalizzazione agevolata il coniuge straniero di un cittadino svizzero e i figli stranieri con un genitore svizzero. La naturalizzazione agevolata è di e-sclusiva competenza

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